Il Tar delle Marche annulla l'ordinanza della Regione che disponeva la chiusura delle scuole e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, ivi comprese quelle sportive. La decisione del giudice amministrativo, motivata dal fatto che al momento dell'ordinanza non erano stati riscontrati casi di positività al virus nelle Marche e che di conseguenza non sussistevano le ragioni per l'emanazione del provvedimento, andrebbe così a ripristinare la situazione di normalità con le scuole che tornerebbero ad essere da subito riaperte così come tutte le altre manifestazioni che avevano subito lo stop. Quarantena finita? Non necessariamente perchè nel frattempo anche nella nostra regione sono stati riscontrati casi di positività al virus e, pertanto, la regione potrebbe anche emanare un secondo provvedimento. L'attesa, dunque, continua.


Di seguito il Decreto emanato dal Tar delle Marche



             REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria presso l’Avvocatura Distrettuale di Ancona in Ancona, piazza Cavour, 29;


contro

Regione Marche, Presidente della Giunta Regionale non costituiti in giudizio;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020, recante «misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» con la quale è stata disposto che a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 fino alle ore 24,00 del 4 marzo 2020, sul territorio della Regione Marche è disposta:

a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;

b) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;

c) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;

d) la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;

e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Lette le deduzioni difensive informalmente acquisite dalla Regione Marche;

Premesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;

Considerato che il D.L. 23.2.2020 n. 6 - al fine di contrastare la diffusione del coronavirus - prevede, al ricorrere di tassativi presupposti, l’assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libertà costituzionali;

Rilevato che la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta che la Regione Marche avrebbe emesso l’impugnata ordinanza in assenza del presupposto (individuato dall’art. 1, comma 1, del D.L.n. 6 del 2020) che nella zona risulti “positiva almeno una persona”;

Considerato che la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata, in sede giurisdizionale, alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della emissione, risultando irrilevanti le sopravvenienze, secondo il principio “tempus regit actum” (cfr. ex multis: Cons. St. Sez. IV, 30.7.2019, n.5395);

Rilevato che dall’ordinanza si rileva che non sussistevano, a quel momento, casi accertati di contagio nelle Marche, evidenziando quale presupposto “la prossimità del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati di contagio da COVID- 19”;

Considerato che – in questa fase di sommaria delibazione in via d’urgenza – la suddetta doglianza risulta fondata;

Ritenuto che anche l’ulteriore censura svolta dalla ricorrente, con la quale si prospetta che la Regione avrebbe erroneamente indicato, a sostegno del potere di ordinanza, la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 6 del 2020 - che prevede la possibilità per le autorità competenti di disporre misure “ulteriori”, al di fuori dei casi di cui all’art. 1 comma 1 (ossia anche in assenza del riscontro di almeno una persona positiva) - pare assistita dal fumus boni iuris, atteso che tali misure non possono essere altrettanto invasive, sia per intensità sia per latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla presenza di un focolaio di infezione; in altri termini, la possibilità di adottare misure “ulteriori” va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un sacrificio minore delle libertà individuali, rispetto a quelli previsti dall’art. 1 del cit. D.L. n. 6;

Ritenuto che sussista altresì il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza richiesto dall’art. 56 c.p.a, per concedere la tutela monocratica urgente, considerato che il provvedimento impugnato esaurisce i suoi irreversibili effetti il 4 marzo; fermo restando che, al mutare della situazione di fatto, consegue la possibilità, per il Governo e per la Regione, di emettere i provvedimenti consentiti dal cit. D.L. n. 6 del 2020;

Considerato che l’eventuale differente trattamento riservato dal Governo - in condizioni asseritamente eguali a quelle della Regione Marche - alla Regione Liguria, sul quale si sofferma lo scritto difensivo regionale (senza che tale circostanza risulti però evocata dal provvedimento impugnato) ha valenza politica ma non giuridica e non può comunque ex se giustificare l’esercizio del potere;

Attesa l’urgenza connessa alle situazioni oggetto del provvedimento impugnato, alla rilevanza degli interessi in competizione e considerato che appare possibile una permanenza della situazione di criticità sanitaria anche oltre la data di scadenza dell’ordinanza qui impugnata, si reputa opportuno fissare per la trattazione collegiale - in deroga ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. - la camera di consiglio del 4 marzo 2020, avendo acquisito informalmente il consenso al riguardo delle parti;


P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4.3.2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 27 febbraio 2020.









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